Descrizione

Ai sensi del Decreto legislativo 22-01-2004, n. 42, con particolare riferimento agli artt. 122-123, l’accesso alla documentazione dell'archivio storico di un ente pubblico per finalità di lettura, studio e ricerca, è consentito liberamente e gratuitamente a tutti i cittadini, ad eccezione di documenti ritenuti riservati su disposizione del Ministero dell’Interno.
Tra questi troviamo documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; e documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data.
Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
Nell’archivio storico sono conservati tutti i documenti prodotti e acquisiti dall’Amministrazione, esauriti (cioè che hanno concluso il loro iter) da oltre 40 anni. La consultazione dei documenti avviene sotto la sorveglianza del personale addetto.
